Il ricorso riguarda il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, calcolate come differenza tra i giorni di ferie maturati durante l’anno scolastico e i giorni di sospensione didattica stabiliti dai calendari regionali.
La giurisprudenza, sia della Corte di Cassazione che della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sancisce l’irrinunciabilità del diritto alle ferie per tutto il personale scolastico, a tempo determinato e indeterminato. Nello specifico, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 14268/2022) ha chiarito che il dipendente non perde il diritto all’indennità sostitutiva se non è stato preventivamente invitato dal datore di lavoro a fruire delle ferie, con esplicita avvertenza della perdita del diritto in caso contrario.
Il Sindacato UniLaiScuola, coerentemente con la sua posizione, apre i termini per l’adesione gratuita al ricorso per il recupero dell’indennità sostitutiva ferie non godute dai docenti con contratti al 30 giugno.
Possono aderire tutti i docenti (di ruolo e precari) che negli ultimi dieci anni hanno stipulato contratti a termine con scadenza al 30 giugno.
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